Pannelli fotovoltaici e centri storici possono coesistere, afferma il Consiglio di Stato con la sentenza 2808/2025, che ha annullato il divieto della Soprintendenza della Città Metropolitana di Firenze.

Il caso:
Un proprietario ha richiesto l’autorizzazione paesaggistica per installare pannelli fotovoltaici su un immobile situato in una zona classificata come “tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”. La Soprintendenza aveva inizialmente respinto la richiesta, ritenendo i pannelli troppo numerosi, visibili e privi di elementi di mitigazione ambientale, suggerendo di posizionarli in un’altra area della proprietà.

Il ricorso e la decisione:
Nonostante il proprietario avesse proposto misure di mitigazione, come l’uso di pannelli non riflettenti (pur mantenendo tonalità scure per garantire un rendimento maggiore), il TAR aveva confermato il diniego iniziale. Tuttavia, in appello il Consiglio di Stato ha ribadito che il passaggio alle energie rinnovabili è un obiettivo nazionale, e che i pannelli non possono più essere giudicati secondo criteri estetici tradizionali, eliminando così la considerazione dei pannelli come elementi di intrusione visiva.

Conclusioni:
Il CdS ha stabilito che la Soprintendenza, pur godendo di discrezionalità tecnica, doveva giustificare il diniego e valutare nel merito la nuova proposta progettuale. In definitiva, il divieto assoluto di installazione è applicabile solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi la compatibilità deve essere valutata caso per caso.